Uomo Vitruviano, David e Teatro Massimo. Quando l’uso commerciale delle immagini dei beni culturali va in Tribunale

Alcuni casi italiani da leggere assieme al caso Ravensburger

Un puzzle può diventare un intricato caso di diritto dell’arte. Ce l’ha dimostrato la vicenda che ha visto protagoniste le Gallerie dell’Accademia contro la società tedesca Ravensburger.

Ma non si tratta certo dell’unico caso in cui il Ministero ha agito per proteggere dei beni culturali da un uso commerciale non autorizzato. Le cronache giudiziarie riportano altre vicende che ruotano attorno alla medesima domanda: quando l’utilizzo e la riproduzione di un bene culturale possono considerarsi lecite?

I beni culturali sono opere di cui la collettività deve poter fruire e a cui deve potere accedere liberamente, come previsto dal nostro testo Costituzionale. Tuttavia, ciò non deve indurci a credere che essi possano essere utilizzati e riprodotti altrettanto liberamente, per qualsiasi finalità

La disciplina dell’utilizzo dei beni culturali è contenuta agli artt. 107-109 del D.Lgs 42/2004. Dal testo della norma emerge, innanzitutto, una chiara distinzione tra uso lucrativo/non lucrativo del bene. Infatti, se la riproduzione di un bene culturale avviene per finalità commerciali deve essere subordinata:

(a) al rilascio di un’autorizzazione da parte della amministrazione che ha in custodia il bene e

(b) al versamento di un canone di utilizzo da parte del richiedente.

Inoltre, nel rilasciare l’autorizzazione, l’amministrazione deve valutare la compatibilità tra l’uso richiesto e la destinazione culturale/il carattere storico-artistico del bene. In altre parole, deve verificare che l’uso non vada a svilire l’immagine e il significato culturale del bene stesso.

La finalità, ovviamente, è sempre la stessa: garantire tutela e valorizzazione ai beni e garantire un utilizzo che ne rispetti il valore culturale e sociale.

Come visto, il caso Ravensburger ha portato alla luce un problema di applicabilità delle norme del Codice al di fuori dei confini nazionali. In questo caso, l’attenzione dei giuristi si era focalizzata soprattutto sulla dimensione transfrontaliera della tutela.

In altri casi, invece, l’attenzione dei giudici e dei giuristi si è concentrata maggiormente sull’esistenza di un vero e proprio “diritto all’immagine” dei beni culturali, in quanto simboli dell’identità collettiva della Nazione.

Il “caso David”: quando l’immagine diventa identità collettiva

Nel dibattito sulla riproduzione dei beni culturali, il David di Michelangelo è stato, sino ad ora, un vero e proprio veterano. Usato, sfruttato, alterato e modificato per le più bizzarre campagne pubblicitarie, è sempre stato protetto con forza dal nostro ordinamento. D’altra parte il David è innegabilmente un’icona della scultura e dell’arte, portatore di un valore culturale, storico, artistico identitario ineguagliabile per la nostra Nazione.

Uno dei primi casi che lo han visto protagonista risale al marzo 2014, quando un’azienda statunitense produttrice di armi realizzava una campagna pubblicitaria che lo ritraeva in versione “armata”. Ritenendo che un simile accostamento fosse lesivo e svilente del valore culturale dell’opera, il Ministero interveniva immediatamente, intimando all’azienda di interromperne l’utilizzo. La vicenda si risolveva stragiudizialmente e la società provvedeva spontaneamente a cancellare la campagna.

Dall’ordinanza “anti‑bagarini” al David come modello in prima pagina: il riconoscimento del diritto all’immagine di un bene culturale

La storia “giudiziale” del David ha portato a decisioni definite “storiche” dalla stampa poiché hanno, per certi versi, consacrato l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’immagine” dei beni culturali.

Si tratta di provvedimenti che hanno, allo stesso tempo, animato i commentatori e la dottrina. In questa sede daremo uno sguardo veloce a due delle decisioni più significative, senza addentrarci in questioni giuridiche più approfondite.

Una delle prime ordinanze del Tribunale di Firenze, nota alle cronache giornalistiche come ordinanza “anti bagarini”, risale al 2017.

La decisione giungeva all’esito di un procedimento cautelare instaurato contro Visit Today, società che utilizzava l’immagine del David per promuovere la propria attività commerciale di rivendita di biglietti e servizi turistici. In pratica la Visit Today vendeva biglietti di ingresso ai musei con tariffa maggiorata, utilizzando l’immagine del David per promuovere e “garantire” la propria attività. I giudici imponevano lo stop all’uso commerciale dell’immagine, sfruttata senza autorizzazione, prevedendo altresì una sanzione per ogni giorno di inottemperanza.

Uno dei casi certamente più commentati si è concluso invece nel 2023, e riguardava la riproduzione e l’utilizzo del David in un contesto editoriale, con chiara valenza promozionale.

In questo caso, l’opera era riprodotta sulla copertina di una rivista, edita da Condè Nast. La pubblicazione avveniva nonostante le perplessità della Direttrice della Galleria che aveva in custodia l’opera e senza corresponsione di alcun canone. L’immagine veniva modificata con il meccanismo della cartotecnica lenticolare e sovrapposta a quella di un modello.

Riconoscendo l’immagine del bene come espressione dell’identità culturale della Nazione e della sua memoria storica, il Tribunale condannava la Condè Nast a risarcire all’amministrazione:

(a) ventimila euro per il danno patrimoniale, derivante dal mancato pagamento del canone.

(b) trentamila euro per il danno non patrimoniale, derivante dalla violazione del diritto all’immagine del bene stesso.

Secondo il Tribunale, la casa editrice aveva accostato “insidiosamente e maliziosamente” l’immagine del David a quella del modello, svilendo e umiliando il valore identitario e simbolico dell’opera. La pubblicazione, inoltre, era avvenuta in palese violazione degli articoli 107 e 108 del Codice.

In questa pronuncia i giudici hanno riconosciuto espressamente che la lesione può avere una dimensione patrimoniale (collegata al mancato incasso dei canoni) ma anche una dimensione non patrimoniale, legata alla compromissione del valore simbolico e identitario dell’opera. Un passaggio che spinge la tutela oltre la logica “tariffaria” e colloca l’immagine del bene in un’area più vicina ai diritti della personalità, pur restando dentro il perimetro del Codice dei Beni Culturali. 

Non solo David: il caso del Teatro Massimo di Palermo

Non solo beni mobili ma anche immobili han fatto parlare di sé per il loro utilizzo non autorizzato. Nel 2017, infatti, è toccato al Teatro Massimo di Palermo, diventato inconsapevole testimonial di una campagna pubblicitaria realizzata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno.

Nel caso di specie, la banca utilizzava l’immagine del Teatro nell’ambito della campagna “Palermo al centro”, volta alla promozione di alcune agenzie del territorio. Ovviamente, tale utilizzo non era stato preceduto né da alcuna richiesta di autorizzazione, né dalla corresponsione di alcun canone. La Fondazione Teatro Massimo agiva quindi in giudizio contro la Banca, lamentando la violazione delle norme del Codice dei Beni Culturali.

Il Tribunale di Palermo si esprimeva a favore della Fondazione, condannando la BPM a risarcire i danni patrimoniali derivati dall’utilizzo illecito dell’immagine del Teatro.

Che cosa lega davvero i casi: tutela, decoro e confini

Quando il patrimonio culturale viene usato per trarne profitto lo Stato impone delle regole chiare. Se non vengono rispettate, interviene sempre, perchè quell’uso non sarà mai né lecito né “neutro”.

I casi citati mostrano, ciascuno a modo suo, che oggi il patrimonio non è più soltanto un oggetto di contemplazione: è un asset comunicativo che il mercato tenta di trasformare e rielaborare per trarne vantaggio.

Il filone fiorentino sul David chiarisce che la partita non si esaurisce nel “quanto si paga”: quando l’immagine è utilizzata in modo stabile su siti e canali digitali per sostenere un’attività economica, ciò che viene in gioco è anche la necessità di un vaglio preventivo di compatibilità tra uso commerciale e valore culturale dell’opera, perché un impiego promozionale può tradursi in svilimento e in un pregiudizio che non sempre è riparabile con un semplice corrispettivo.

Per un brand, un editore, una piattaforma o un creativo, che voglia “sfruttare” commercialmente l’immagine di un bene culturale, deve essere chiaro che il diritto italiano ha costruito regole specifiche e in cui la giurisprudenza sta sperimentando categorie (e confini) nuovi.

Per musei e istituzioni, invece, deve essere chiara l’altra faccia della medaglia: ovvero che la tutela può funzionare molto bene in Italia, ma rischia di “faticare” ad imporsi all’estero, come dimostra chiaramente il caso dell’Uomo Vitruviano.

Ad ogni modo, non esiste un divieto assoluto all’uso – e quindi alla circolazione – delle immagini del nostro patrimonio culturale. Il Codice dei Beni Culturali è chiaro in questo. Piuttosto, deve essere chiaro che quando l’uso è volto a generare profitto, genera anche responsabilità.

Da parte di chi intende utilizzare il bene, responsabilità di rispettare le disposizioni di legge. Di chiedere autorizzazione, concordare condizioni e corrispettivi, e pensare a un uso che non svilisca il valore dell’opera.

Da parte di chi custodisce il bene, responsabilità di verificare il rispetto delle norme e responsabilità di valutare se tale utilizzo ne leda il valore storico/culturale. Perché in questi casi il punto non è soltanto quanto entra nelle casse dell’amministrazione come corrispettivo di utilizzo, ma anche quale messaggio viene veicolato attraverso l’immagine. E se quel messaggio è compatibile con la funzione pubblica del bene riprodotto.

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