Riproduzione di beni culturali e uso commerciale delle immagini

Il caso dell’Uomo Vitruviano (Gallerie dell’Accademia vs Ravensburger)

Ci sono controversie che, pur partendo da un oggetto apparentemente “pop” come un puzzle, finiscono per toccare il cuore del diritto dell’arte contemporaneo.

Il caso che ha contrapposto le Gallerie dell’Accademia di Venezia e la società tedesca Ravensburger, relativo alla riproduzione dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, appartiene a questa categoria: una vicenda che parla di tutela del patrimonio, ma soprattutto di un tema inevitabile nel mercato digitale globale, cioè il rapporto tra tutele nazionali e circolazione transazionale delle immagini.

La domanda da cui tutto parte è tanto semplice quanto scomoda: è possibile usare a fini commerciali l’immagine di un’opera conservata in un museo italiano senza autorizzazione e senza pagare un canone? Secondo il Tribunale di Venezia la risposta è negativa; secondo la Corte di Stoccarda, però, quel sistema di regole non può “viaggiare” automaticamente oltreconfine. Ed è proprio qui che il caso diventa interessante, perché mette a confronto due piani diversi: la tutela “forte” prevista dal Codice dei Beni Culturali e i limiti, molto concreti, della sua efficacia quando lo sfruttamento avviene all’estero (e online).

Nonostante non si tratti della prima querelle sull’uso di un bene culturale ad essere approdata in un’aula di Tribunale, ciò che ha reso particolarmente interessante la vicenda è il fatto che incrocia almeno tre livelli: la disciplina italiana sulla riproduzione dei beni culturali, i meccanismi del diritto internazionale (e del diritto internazionale privato) quando un’impresa opera da un altro Paese, e l’enforcement transfrontaliero, cioè la possibilità reale di far valere un provvedimento oltre i confini nazionali.

In un contesto in cui e‑commerce, social e distribuzione cross‑border sono la normalità, la circolazione dell’immagine è globale, ma gli strumenti di tutela restano spesso territoriali.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda passo per passo.


L’ordinanza del Tribunale di Venezia e la normativa italiana

Nel novembre 2022, il Ministero della Cultura e le Gallerie dell’Accademia di Venezia instaurano un giudizio cautelare nei confronti dell’azienda tedesca Ravensburger, per inibirle l’uso dell’immagine dell’Uomo Vitruviano sui puzzle della linea “Art Collection”, commercializzati anche all’estero e online.

Le richieste delle ricorrenti si spingevano sino al ritiro dal commercio e alla distruzione dei puzzle su cui era stato riprodotto il bene.

Nel nostro ordinamento la tutela all’immagine e alla denominazione dei beni culturali deriva dall’applicazione degli articoli 107-109 del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

Il Codice prevede che solo le riproduzioni senza finalità commerciali siano libere (art. 108 comma 3 e 3bis). Nel caso di riproduzioni a scopo di lucro, invece, la riproduzione di un bene culturale è subordinata a:

  • Il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ente che ha in custodia il bene. Tale autorizzazione viene rilasciata dopo aver valutato la compatibilità tra l’utilizzo richiesto e la destinazione culturale/storico-artistica del bene (art. 107);
  • Il versamento di un canone di concessione per l’utilizzo (art. 108).

Nel caso in esame, le Gallerie dell’Accademia sostenevano che Ravensburger avesse bypassato entrambe le condizioni. D’accordo con questa ricostruzione, il Tribunale lagunare, dopo essersi dichiarato giurisdizionalmente e territorialmente competente, affermava che la condotta di Ravensburger:

  • era lesiva e svilente del diritto all’immagine e alla denominazione del bene;
  • produceva un danno economico all’ente custode del bene, a causa del mancato pagamento del canone di concessione;
  • determinava un illecito risarcibile a favore dell’ente custode del bene, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale aveva qualificato le disposizioni del Codice dei Beni Culturali come “norme di applicazione necessaria” ai sensi dell’art. 17 L. 218/1995, pertanto applicabili anche verso un soggetto straniero e operanti rispetto a condotte realizzate sia all’estero che online.

In esecuzione della sentenza, i giudici inibivano a Ravensburger l’utilizzo dell’immagine e della denominazione dell’Uomo Vitruviano in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, inclusi siti web e social network, con penale di € 1.500 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.


Il passo della Corte di Stoccarda

Il provvedimento veniva immediatamente impugnato davanti alla Corte di Stoccarda.

La difesa di Ravensburger contestava l’estensione “oltreconfine” delle regole italiane. Applicare il Codice dei Beni Culturali a condotte poste in essere in Germania avrebbe inciso sulla sovranità territoriale e sui criteri con cui un altro ordinamento regola il proprio mercato.

La Corte, in accoglimento della tesi di Ravensburger, negava l’applicabilità automatica delle norme del Codice dei Beni Culturali fuori dall’Italia, bloccando così l’inibitoria disposta dal Tribunale di Venezia.

Secondo la Corte, infatti, il provvedimento dei giudici lagunari avrebbe potuto trovare esecuzione fuori dall’Italia solo attraverso accordi specifici o strumenti di cooperazione internazionale. Tanto più che il diritto tedesco non prevede alcuna restrizione o limitazione alla riproduzione di opere che sono ormai diventate di pubblico dominio, come l’Uomo Vitruviano appunto.

Perchè la sentenza Ravensburger ci fa riflettere

Questo caso ha fatto molto discutere nel mondo del diritto dell’arte: se da un lato il Tribunale di Venezia aveva affermato un principio di piena tutela per i beni culturali italiani, dall’altro la Corte di Stoccarda ricorda che la portata extraterritoriale di tali norme incontra limiti giuridici concreti.

Quando una riproduzione circola via e‑commerce e viene sfruttata da un operatore con sede in un altro Stato, la tutela non dipende solo dal diritto sostanziale invocato, ma dal fatto che quel diritto riesca ad agganciarsi a strumenti effettivi di enforcement fuori dal territorio nazionale. E, quando non ci riesce, la protezione del bene culturale rischia di restare una tutela formalmente forte ma praticamente intermittente.

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1 commento su “Riproduzione di beni culturali e uso commerciale delle immagini”

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