Un istituto giuridico ancora poco conosciuto dagli artisti
La legge sul diritto d’autore (L.633/41) prevede un istituto giuridico che consente a un artista di trarre profitto dalla propria opera anche dopo averla venduta.
Si tratta del diritto di seguito, o droit de suite: un diritto – troppo spesso trascurato – in forza del quale agli autori di opere d’arte figurativa e manoscritti originali è riconosciuto un compenso sulle vendite successive alla prima delle loro opere.
Una interessante tutela economica per gli artisti, che possono così godere del dell’incremento di valore economico nel tempo delle proprie creazioni, anche dopo averle cedute.
L’idea ha avuto origine in Francia, agli inizi del XX secolo, per sostenere gli artisti e i loro eredi, spesso esclusi dai guadagni generati nel tempo dalle rivendite delle loro opere nel mercato.
Ci sono voluti decenni prima che questa tutela fosse recepita anche nel resto d’Europa nella sua formulazione attuale.
Fino agli anni Duemila, paesi come Regno Unito, Olanda e Austria avevano sollevato dubbi sulla sua applicabilità, temendo che essa potesse portare sul mercato più effetti negativi che reali benefici.
In Italia, il diritto era già stato inserito nella L. 633/1941, ma la sua effettiva attuazione (e riformulazione) è arrivata solo nel 2006, con il Decreto di attuazione n. 118/2006 della Direttiva UE 2001/84/CE, con cui il legislatore comunitario ne ha dettato la disciplina uniforme. Oggi è disciplinato agli articoli 144-155, 172 e 182 bis della L. 633/1941.
Che cos’è e come funziona il diritto di seguito
Tecnicamente, il diritto di seguito rientra tra i diritti patrimoniali d’autore, relativi cioè allo sfruttamento commerciale dell’opera. A differenza degli altri diritti di questa categoria, però, non può essere ceduto, traferito o rinunciato.
Tale diritto è riconosciuto in capo agli autori di arti figurative, come pittura, scultura, disegno, fotografia, ceramica, vetro e ai manoscritti originali. Questo perché, rispetto a quanto avviene con le opere letterarie o musicali che possono circolare in migliaia di copie, nel campo dell’arte figurativa si realizza quella che viene definita la massima materializzazione del pensiero creativo. Un legame inscindibile tra creazione e supporto fisico attraverso cui essa circola. E se quindi l’opera di un artista, circolando nel mercato, aumenta di valore, è giusto che questi ne possa trarre beneficio, pur essendosene spogliato definitivamente tempo prima.
Il diritto dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte in capo agli eredi. In mancanza di successori fino al sesto grado, è l’ENAP (Ente Nazionale di Assistenza per i Pittori e gli Scultori) a subentrarne nella titolarità.

Quando si applica il diritto di seguito?
Attenzione però, non tutte le vendite danno diritto a questo compenso.
La lettera della norma è molto chiara. Perché sorga il diritto di seguito, la vendita deve essere avvenuta con l’intervento di un professionista del mercato dell’arte per un prezzo che superi 3.000 Euro. L’opera deve essere originale, o comunque una copia numerata e firmata dall’autore.
Il diritto non si applica se la vendita avviene tra privati, senza intermediari professionali. Allo stesso modo, non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.
Chi riscuote il diritto di seguito?
È la SIAE a incassare il compenso per conto degli autori (anche se non associati), trattenendo una provvigione. Il venditore deve dichiarare la transazione entro 90 giorni, versando un importo proporzionale al prezzo di vendita, secondo le fasce previste dalla legge. In ogni caso, il compenso non può superare i 12.500 euro per singola transazione.
Chi non denuncia o non paga rischia sanzioni fino a 5.165 euro, oltre alla sospensione dell’attività commerciale per un massimo di un anno.
Vale la pena ricordare, infine, che questo diritto è riconosciuto anche ad autori non italiani. Per quelli residenti nell’Unione Europea (e anche extra-UE, se residenti in Italia), non ci sono limitazioni. Solo per gli artisti extra-UE non residenti, l’applicabilità è subordinata alla reciprocità della legislazione del loro Paese d’origine.
Distrazione? Pigrizia? non conoscenza dell’istituto? Difficile dirlo.
È chiaro che con l’introduzione del droit de suite, il legislatore ha voluto provare a ridurre lo scollamento, ancora troppo frequente, tra il successo commerciale di un’opera e il destino economico del suo autore.
Tuttavia, se in astratto questo strumento nasce per garantire nel tempo una tutela economica agli artisti, nella pratica resta ancora troppo spesso lettera morta. L’efficacia di questo istituto dipende, infatti, non solo dalla legge, ma anche dalla consapevolezza e dalla volontà di chi ne ha diritto. Per rendersene conto, basta dare uno sguardo al sito della SIAE dove si può trovare un lungo elenco di “autori non reperiti”: nomi, talvolta celebri, che non hanno mai esercitato il loro diritto. Pigrizia o scarsa consapevolezza?

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