L’artista consapevole – Il diritto d’autore per l’artista e per la sua opera.

Creare, sperimentare, sviluppare una ricerca: è a queste attività che gli artisti dedicano naturalmente la maggior parte del proprio tempo. Meno spazio viene, invece, riservato alla conoscenza degli strumenti giuridici che possono proteggerne il lavoro, il percorso professionale e il valore.

Eppure, per gli artisti, conoscere il diritto d’autore significa comprendere quali strumenti possono proteggere il proprio lavoro, il percorso professionale e il valore delle proprie creazioni.

Accade frequentemente, purtroppo, che un artista scopra l’esistenza dei propri diritti soltanto quando, ormai, “è troppo tardi”. Per esempio, quando la sua opera è stata utilizzata senza autorizzazione, oppure le sue immagini sono state diffuse online senza consenso. O ancora, quando alcuni cataloghi sono stati pubblicati senza una corretta attribuzione o si sono prodotti gli effetti di un accordo sottoscritto con superficialità.

Il paradosso è evidente: il diritto d’autore rappresenta una delle forme di tutela più forti che il nostro ordinamento riconosce alla creatività, ma continua a essere uno degli strumenti meno conosciuti, proprio da coloro che dovrebbero beneficiarne maggiormente.

Sia chiaro: conoscere il diritto d’autore non significa trasformare un artista in un giurista. Significa, piuttosto, acquisire consapevolezza del valore della propria opera, saperla tutelare e comprendere quali prerogative nascono dall’atto creativo stesso.

Molti artisti, ad esempio, ignorano che, ai sensi dell’art. 6 della Legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633, di seguito, per brevità, L.d.A.), la tutela sorge nel momento stesso in cui l’opera, espressione del lavoro intellettuale, viene creata. L’ordinamento non richiede alcun deposito o adempimento formale affinché il diritto nasca o sia riconosciuto in capo all’artista. Registrazioni, archivi, depositi notarili, marcature temporali, blockchain o altri strumenti possono certamente risultare utili sotto un profilo probatorio, soprattutto in caso di controversie sulla paternità o sulla data di creazione dell’opera. Tuttavia, essi non contribuiscono in alcun modo a far sorgere il diritto, che nasce automaticamente all’atto della creazione.

Uno strumento che protegge l’autore

L’art. 1 della L.d.A tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Per l’artista questo principio ha una conseguenza fondamentale: ciò che viene protetto non è il valore estetico dell’opera, né il suo successo commerciale. Non è richiesto che l’opera sia un capolavoro, che venga esposta in un museo o che abbia raggiunto quotazioni significative sul mercato. Ciò che conta è il suo carattere creativo, ossia la capacità dell’opera di esprimere, in modo originale, la personalità del suo autore.

A tutela dell’autorialità, il nostro ordinamento prevede due categorie di diritti, profondamente diverse e indipendenti tra loro. La prima riguarda il rapporto personale e identitario che lega l’artista alla propria creazione, la seconda il valore economico che quella stessa creazione genera. Si tratta dei diritti morali e dei diritti patrimoniali.


I diritti morali: la tutela dell’identità artistica

A differenza di altri beni suscettibili di scambio economico, l’opera d’arte costituisce una manifestazione della personalità del suo autore. Le scelte compositive, il linguaggio visivo, la ricerca e persino le imperfezioni che caratterizzano il risultato finale raccontano qualcosa di chi quell’opera l’ha realizzata.

Per questa ragione la L.d.A. riconosce una serie di diritti (i diritti morali, appunto) che prescindono da qualsiasi valore economico del bene e che continuano a esistere in capo all’autore anche quando la creazione viene ceduta ad altri. Si tratta di diritti personalissimi che non possono essere trasferiti o rinunciati e possono essere esercitati solo dall’autore. Alla sua morte, questi diritti si estinguono, per sorgere poi iure proprio in capo ai soggetti individuati dall’art. 23 L.d.A.. 

Per iniziare una breve carrellata, non si può non menzionare il diritto di inedito. Tale diritto, esiste prima della pubblicazione dell’opera e riconosce all’autore la facoltà di decidere se pubblicarla o meno. Il diritto di paternità, invece, è il diritto in forza del quale l’autore è riconosciuto autore e può rivendicarne in qualsiasi momento lo status. Accanto ad esso vi è il diritto all’integrità dell’opera, in forza del quale l’autore può opporsi a modifiche, alterazioni o interventi che siano tali da pregiudicare il significato dell’opera o la propria reputazione artistica. Infine, merita di essere ricordato il cosiddetto diritto di ritiro dell’opera dal commercio, previsto dall’art. 142 LDA. In presenza di gravi ragioni morali, l’autore può chiedere che l’opera venga ritirata dalla circolazione. Si tratta di una facoltà eccezionale e raramente esercitata, ma che dimostra la particolare intensità del legame che l’ordinamento riconosce tra l’autore e la sua creazione.

I diritti di utilizzazione economica: il valore patrimoniale della creatività


Accanto alla dimensione personale, il diritto d’autore protegge anche il valore economico generato dall’opera, e si può dire che è questo il terreno sul quale il diritto d’autore incontra il mercato dell’arte.

I diritti di utilizzazione economica attribuiscono all’autore il controllo esclusivo sulle modalità di sfruttamento della propria creazione. Tra questi rientrano il diritto di riproduzione, distribuzione, pubblicazione, comunicazione al pubblico, elaborazione e realizzazione di opere derivate.

La loro importanza emerge chiaramente quando si affronta uno degli equivoci più diffusi nel mercato dell’arte: la convinzione che chi acquista un’opera ne acquisisca automaticamente anche i diritti patrimoniali. La realtà è ben diversa. Il collezionista che acquista un dipinto, una fotografia o una scultura diventa senza dubbio proprietario del bene materiale, ma non automaticamente titolare dei diritti di sfruttamento economico, salvo diverso accordo. E questo “salvo diverso accordo” è fondamentale, perché significa che l’eventuale cessione o licenza di tali diritti dovrà essere specificamente concordata tra le parti per poter essere efficace. In assenza di specifici accordi di cessione o licenza, il proprietario dell’opera non potrà, ad esempio, utilizzarne liberamente l’immagine per finalità commerciali, realizzare prodotti derivati o concederne lo sfruttamento a terzi.

La legge non impone alcuna forma particolare per la validità dell’accordo di cessione/licenza. Ciò significa che il trasferimento può essere realizzato validamente in qualsiasi modo e forma. Tuttavia, nel caso in cui nascessero delle contestazioni, la legge prevede che la prova di tali accordi sia data per iscritto (in questi casi, si dice che la forma scritta è prevista ad probationem).  


Il diritto di seguito: partecipare al successo della propria opera

Tra i diritti patrimoniali merita una menzione particolare il diritto di seguito, disciplinato dagli artt. 144 e seguenti della Legge sul diritto d’autore.

Questo istituto consente all’artista di partecipare economicamente alle successive rivendite professionali delle proprie opere effettuate attraverso operatori del mercato dell’arte, come gallerie, mercanti e case d’asta. La logica è abbastanza intuitiva: se il valore dell’opera aumenta nel tempo anche grazie alla crescita della notorietà dell’artista, è ragionevole che quest’ultimo debba poter beneficiare almeno in parte di tale incremento.

Il diritto di seguito rappresenta uno degli esempi più significativi dell’equilibrio che il legislatore ha cercato di costruire tra tutela dell’autore e dinamiche del mercato. Per approfondire questo argomento ti lascio il link all’articolo in cui ne ho parlato: https://inlawwithart.it/il-diritto-di-seguito-quando-larte-continua-a-pagare-il-suo-autore/

Conclusioni

Per lungo tempo si è coltivata l’immagine romantica dell’artista distante dalle questioni giuridiche e contrattuali, quasi che tali questioni potessero “intossicare” la creatività o piegarla a logiche di mercato. Oggi, per fortuna, questa idea appare sempre meno aderente alla realtà.

L’artista contemporaneo opera all’interno di un sistema complesso e di un mercato che, per sua natura, è spesso opaco e poco trasparente. In questo contesto, conoscere i propri diritti non significa burocratizzare la creatività, ma dotarsi degli strumenti necessari per proteggerla, valorizzarla e gestirla in modo consapevole.

In un mondo che tende ancora troppo spesso a concentrarsi sull’oggetto artistico, il diritto d’autore ricorda che il patrimonio dell’artista non si esaurisce nell’opera venduta. Continua a vivere nei diritti che quella stessa opera porta con sé e che, se correttamente gestiti, possono accompagnarne il percorso professionale nel tempo.

Perché un’opera può cambiare proprietario, attraversare collezioni, essere esposta in luoghi diversi e persino passare di generazione in generazione. Ciò che non cambia è il legame che continua a unire quella creazione al suo autore. Ed è proprio quel legame che il diritto d’autore si propone di tutelare.

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