Riprodurre le opere di un artista senza autorizzazione viola il diritto d’autore: la Cassazione nel caso Schifano

Qualche anno fa raccontavo nel blog di One Stop Art una vicenda giudiziaria che ha avuto come protagonisti la Fondazione Ms e l’Archivio Schifano, entrambi attori di una guerra a colpi di provvedimenti giudiziari che si è combattuta per anni.

Nel 2022, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del pittore Mario Schifano contro la Fondazione M.S. Multistudio, chiarendo un principio cruciale in materia di diritto d’autore e riproduzione delle opere d’arte. Con l’ordinanza n. 4038 dell’8 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che la pubblicazione di un catalogo o di uno studio metodologico che riproduca integralmente le opere di un artista – anche se a scopo di ricerca o documentazione – viola i diritti di quest’ultimo (o dei suoi eredi) ogniqualvolta tale attività si ponga in concorrenza con l’utilizzazione economica delle opere, che è riservata ai titolari del diritto.

Il caso: il “catalogo informatico” di 24mila opere di Mario Schifano

La controversia ha avuto ad oggetto un imponente progetto editoriale intitolato
“Studio metodologico riguardante la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere di Mario Schifano presenti presso la Fondazione”, realizzato dalla Fondazione M.S. Multistudio.

La pubblicazione del catalogo, composto da sei volumi e contenente circa 24.000 opere riprodotte integralmente, non era stata accolta di buon grado dagli eredi dell’artista che avevano agito in giudizio per denunciare la violazione dei diritti d’autore sulle opere riprodotte e l’illecito sfruttamento del nome “Mario Schifano”.

Tuttavia, sia in primo grado che in Appello le richieste degli eredi erano state respinte: secondo i giudici, infatti, la catalogazione aveva finalità puramente illustrativo-didascaliche, ed era pertanto da considerarsi lecita ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore).

La decisione della Cassazione: i limiti all’utilizzazione libera delle opere d’arte

Gli eredi, però, senza darsi per vinti, decidevano di portare le proprie ragioni in Cassazione, dove hanno ottenuto un esito decisamente più favorevole.

Richiamandosi alla nota sentenza n. 11343/1996, la Suprema Corte ha affrontato in modo approfondito il tema della riproduzione libera di opere d’arte e dei limiti posti dall’art. 70 della Legge sul diritto d’autore, stabilendo che:

  • la riproduzione integrale di opere d’arte non rientra tra le ipotesi di utilizzazione libera previste dall’art. 70 LDA;
  • la riproduzione può dirsi lecita solo se limitata a particolari dell’opera e se strumentale a scopi di critica, discussione o insegnamento;
  • l’utilizzazione libera non deve porsi in concorrenza con l’uso economico dell’opera riservato all’autore o ai suoi eredi.

Nel caso in esame, la riproduzione fotografica integrale di migliaia di opere — anche se contenuta in un “catalogo metodologico” diffuso gratuitamente sia in forma cartacea che digitale — ha realizzato una forma di sfruttamento economico non autorizzato.

Questo caso non ha rappresentato certo la prima delle battuta d’arresto in sede giudiziaria incassate dalla Fondazione M.S. Multistudio. In passato, infatti, la stessa si era già vista vietare l’uso del nome “Mario Schifano” e la possibilità di presentarsi come ente certificatore esclusivo delle sue opere.



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